Roma (Agenzia Fides) – La Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e il Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 definiscono il “rifugiato” “una persona che, temendo persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, lascia il proprio paese di origine e non può o non vuole avvalersi della protezione di quel paese”. Queste persone entrano sotto il mandato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Acnur) dal momento in cui attraversano la frontiera del proprio paese entrando in un paese straniero. I governi firmatari si impegnano a non obbligare al rimpatrio nessuno che abbia un fondato timore di persecuzione.
Sono parte essenziale della definizione due elementi: la paura di persecuzione e il fatto di trovarsi fuori del paese della propria nazionalità. Rispondono a questi requisiti, e sono quindi sotto l’egida dell’Acnur, circa 20 milioni di persone al mondo. Ma la definizione non è esaustiva di tutte le situazioni esistenti: a causa delle diverse condizioni giuridiche e delle divergenze ideologiche, non esiste un consenso universale sulla concessione di asilo politico. Secondo studiosi e organizzazioni specializzate, al mondo esistono oltre 45 milioni fra rifugiati e sfollati, l'80% donne e bambini.
Oggi i rifugiati provengono nella maggior parte dei casi da paesi in via di sviluppo e trovano primo asilo soprattutto negli altri paesi del Terzo Mondo (soprattutto in Medio Oriente e Africa). I paesi industrializzati partecipano in misurar ridotta al processo di accoglienza: negli ultimi 50 anni la disponibilità dei paesi occidentali a concedere asilo ai rifugiati si è drasticamente ridotta. I governi hanno posto ostacoli sempre maggiori per scoraggiare i vecchi e nuovi aspiranti all'asilo politico, sebbene negli anni più recenti il fenomeno si sia aggravato.
L'esodo forzato è frutto di guerre civili, oppressione, persecuzione delle minoranze etniche e religiose. Secondo lo spirito del diritto internazionale ogni essere umano ha il diritto di essere libero da persecuzioni e gli stati devono proteggere tale diritto all'interno del loro territorio. Quando uno stato non garantisce questo diritto, alla comunità internazionale spetta la responsabilità di rendere effettiva questa libertà. (PA) (Agenzia Fides 20/6/2003 lines 32 words 364)