AFRICA/KENYA - La nuova Costituzione del Kenya. Scheda

venerdì, 6 agosto 2010

Nairobi (Agenzia Fides)- La nuova Costituzione del Kenya è stata approvata nel referendum del 5 agosto con il 67,2% dei voti espressi, pari a 5 milioni 954.767 voti.
La nuova Costituzione conserva il sistema presidenziale ed abolisce la carica di Primo Ministro, introdotta nel 2008 per porre fine alla crisi politica che aveva provocato gravissimi disordini con migliaia di morti, feriti e sfollati.
I poteri del Capo dello Stato sono però contemperati da una serie di attribuzioni parlamentari. In particolare le nomine effettuate dalla Presidenza (ministri, procuratore generale, ambasciatori, ecc…) devono essere approvate dal Parlamento, come avviene ad esempio negli Stati Uniti.
Il Presidente, che è il Capo dello Stato e dell’esecutivo, può essere destituito dal Parlamento. Il Presidente per essere eletto deve ottenere la maggioranza assoluta a livello nazionale e più del 25% dei voti nella metà delle 47 contee, nelle quali la nuova Costituzione suddivide il territorio nazionale.
Il Parlamento è composto dall’Assemblea Nazionale e dal Senato. Quest’ultimo è composto da 47 membri rappresentanti le contee, ai quali si aggiungono 16 membri designati dai partiti politici in funzione della loro rappresentatività, due rappresentanti della gioventù e due rappresentati delle persone diversamente abili.
La Costituzione introduce una riforma fondiaria relative alle modalità di acquisto delle terre statali, molte delle quali sono state accaparrate illegalmente da alti funzionari dello Stato. Il testo costituzionale prevede la creazione di una commissione nazionale delle terre, indipendente dal governo, incaricata di indagare sulle “ingiustizie storiche” nella distribuzione delle terre demaniali, ed apre la strada alla limitazione dell’estensione massima della proprietà terriera privata e all’abolizione della proprietà perpetua per gli stranieri, ridotta a 99 anni.
L’articolo che ha suscitato le proteste delle chiese cristiane relativo all’aborto, è il 26, che al comma 4 recita: “L’aborto non è permesso a meno che, secondo l’opinione di un professionista sanitario specializzato, vi sia la necessità di un trattamento d’emergenza, o la vita o la salute della madre sia in pericolo, o se è permesso da ogni altra legge scritta”. È soprattutto l’ultima affermazione (“se è permesso da ogni altra legge scritta”) ad allarmare gli oppositori dell’aborto, perché di fatto apre la strada alla sua legalizzazione. (L.M.) (Agenzia Fides 6/8/2010)


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