Roma (Agenzia Fides) - La prima definizione di “genocidio” proviene dall’avvocato polacco Raphael Lemkin, docente di diritto internazionale all’Università americana di Yale, che nel 1944, in piena Seconda Guerra Mondiale, scriveva: “Questo nuovo termine, coniato dallo scrivente per descrivere un comportamento antico in un contesto contemporaneo, deriva dal termine greco genos (razza, tribù) e da quello latino cide (da caedere, uccidere)”.
La definizione di “genocidio” otterrà consacrazione giuridica nella “Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio” che le Nazioni unite adottano nel 1948, all’indomani del processo di Norimberga, e che viene applicata a partire dal 1951.
Il genocidio è definito come un crimine tipico dei tempi di guerra, ma possibile anche di tempo di pace: “Con la presente Convenzione, viene definito come Genocidio uno qualunque degli atti di seguito elencati, commessi con l’intenzione di distruggere, del tutto o parzialmente, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale: il massacro dei membri di un gruppo; l’attentato grave all’integrità fisica o mentale del gruppo; la sottomissione intenzionale di un gruppo a condizioni di esistenza che comportano la sua soppressione fisica, totale o parziale; le misure finalizzate ad impedire le nascite all’interno di un gruppo; il trasferimento forzato di bambini da un gruppo verso un altro”.
Ma la Convenzione non ha rappresentato la parola definitiva per quanto riguarda le diverse accezioni del termine “genocidio”. Il dibattito si è incentrato su alcuni aspetti essenziali: le categorie dei gruppi vittime (è senza dubbio l’aspetto maggiormente dibattuto); ciò che si intende con “intenzione di distruggere”; stabilire se i governi siano i soli responsabili di genocidio; stabilire se il termine genocidio può essere applicato ad azioni sistematiche perpetrate nel lungo periodo o, allo stesso modo, ad azioni sporadiche. (PA) (Agenzia Fides 6/4/2004 lines 26 words 298)