IL COLLEGIO CARDINALIZIO - Scheda

lunedì, 29 settembre 2003

Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Le origini del Collegio dei Cardinali si fanno risalire ai presbiteri dei 25 titoli o chiese quasi parrocchiali di Roma, ai 7 (poi 14) diaconi regionali e ai 6 diaconi palatini e ai 7 (6 nel secolo XII) Vescovi suburbicari, che erano consiglieri e collaboratori principali del Papa. Dal 1150 formarono il Collegio Cardinalizio con un Decano, che è il Vescovo di Ostia, e un Camerlengo quale amministratore dei beni.
Dall'anno 1059 sono elettori esclusivi del Papa. Nel secolo XII incominciarono ad essere nominati Cardinali anche prelati residenti fuori Roma. Il numero dei Cardinali, nei secoli XIII-XV ordinariamente non superiore ai 30, fu fissato da Papa Sisto V a 70: 6 Cardinali Vescovi, 50 Cardinali Preti, 14 Cardinali Diaconi.
Nel Concistoro Segreto del 15 dicembre 1958, il Beato Giovanni XXIII derogò al numero dei Cardinali già stabilito da Sisto V e confermato dal Codice di Diritto Canonico del 1917 (can. 231). Ancora Giovanni XXIII, col Motu Proprio Cum gravissima del 15 aprile 1962, stabilì che tutti i Cardinali fossero insigniti della dignità episcopale.
Paolo VI, col Motu Proprio Ad Purpuratorum Patrum dell'11 febbraio 1965, determinò il posto dei Patriarchi Orientali nel Collegio Cardinalizio. Lo stesso Sommo Pontefice, con il Motu Proprio Ingravescentem aetatem, del 21 novembre 1970, dispose che con il compimento dell'80º anno di età i Cardinali: a) cessano di essere Membri dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi Permanenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano; b) perdono il diritto di eleggere il Romano Pontefice e, quindi, anche il diritto di entrare in Conclave. Nel Concistoro Segreto del 5 novembre 1973 lo stesso Paolo VI stabilì che il numero massimo dei Cardinali che hanno la facoltà di eleggere il Romano Pontefice fosse fissato in 120.
Giovanni Paolo II, nella Costituzione Apostolica Universi Dominici gregis del 22 febbraio 1996 ha ribadito tali disposizioni.

I Cardinali nel Codice di Diritto Canonico

Can. 349 - I Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono un Collegio peculiare cui spetta provvedere all'elezione del Romano Pontefice, a norma del diritto peculiare; inoltre i Cardinali assistono il Romano Pontefice sia agendo collegialmente quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale.

Can. 350 - § 1. Il Collegio dei Cardinali è distinto in tre ordini: l'ordine episcopale, cui appartengono i Cardinali ai quali il Romano Pontefice assegna il titolo di una Chiesa suburbicaria e inoltre i Patriarchi Orientali che sono stati annoverati nel Collegio dei Cardinali; l'ordine presbiterale e l'ordine diaconale.
§ 2. A ciascun Cardinale dell'ordine presbiterale e diaconale viene assegnato dal Romano Pontefice un titolo o una diaconia nell'Urbe.
§ 3. I Patriarchi Orientali assunti nel Collegio dei Cardinali, hanno come titolo la propria sede patriarcale.
§ 4. Il Cardinale Decano ha come titolo la diocesi di Ostia, insieme all'altra Chiesa che aveva come titolo precedente.
§ 5. Mediante opzione fatta nel Concistoro e approvata dal Sommo Pontefice, i Cardinali dell'ordine presbiterale, nel rispetto della priorità di ordine e di promozione, possono passare ad un altro titolo e i Cardinali dell'ordine diaconale ad un'altra diaconia e, se sono rimasti per un intero decennio nell'ordine diaconale, possono passare anche all'ordine presbiterale.
§ 6. Il Cardinale che passa per opzione dall'ordine diaconale all'ordine presbiterale, ottiene la precedenza su tutti i Cardinali presbiteri che sono stati assunti al cardinalato dopo di lui.

Can 351 - § 1. Ad essere promossi Cardinali vengono scelti liberamente dal Romano Pontefice uomini che siano costituiti almeno nell'ordine del presbiterato, in modo eminente distinti per dottrina, costumi, pietà e prudenza nel disbrigo degli affari; coloro che già non siano Vescovi, devono ricevere la consacrazione episcopale.
§ 2. I Cardinali vengono creati con un decreto del Romano Pontefice, che viene reso pubblico davanti al Collegio dei Cardinali; dal momento della pubblicazione essi sono vincolati dai doveri e godono dei diritti definiti dalla legge.
§ 3. Colui che è promosso alla dignità cardinalizia, se il Romano Pontefice ne ha annunciato la creazione, riservandosi però il nome in pectore, durante questo tempo non è tenuto ad alcun dovere e non gode di alcun diritto proprio dei Cardinali; tuttavia dopo che il suo nome è stato reso pubblico dal Romano Pontefice, è tenuto a tali doveri e fruisce di tali diritti; ma gode del diritto di precedenza dal giorno della riserva in pectore.

Can. 352 - § 1. Presiede il Collegio dei Cardinali il Decano e, se impedito, ne fa le veci il Sottodecano; il Decano, o il Sottodecano, non ha nessuna potestà di governo sugli altri Cardinali, ma è considerato primus inter pares.
§ 2. Quando l'ufficio di Decano diviene vacante, i Cardinali insigniti del titolo di una Chiesa suburbicaria, e solo essi, con la presidenza del Sottodecano, se è presente, oppure del più anziano tra di loro, eleggano al proprio interno chi debba diventare il Decano del Collegio; comunichino il suo nome al Romano Pontefice, al quale spetta approvare l'eletto.
(S.L.) (Agenzia Fides 29/9/2003; Righe 39 – Parole 371)


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