AMERICA/COLOMBIA - “Protezione, difesa e cura della vita, non la sua distruzione”: approvata la depenalizzare del suicidio assistito

lunedì, 16 maggio 2022 diritti umani   vita umana   leggi   conferenze episcopali  

vaticanews

Bogotà (Agenzia Fides) – La Corte costituzionale della Colombia ha deciso di depenalizzare il suicidio medicalmente assistito (SMA). In questo modo si permette alle persone che lo chiedono di accedere a una morte dignitosa. Il suicidio medicalmente assistito viene consentito quando al paziente viene diagnosticata una lesione fisica o una malattia grave e incurabile, ma anche quando il paziente soffre di intensi dolori fisici o mentali incompatibili con il concetto di una vita dignitosa. Fino ad ora in Colombia erano previsti dai 16 ai 36 mesi di carcere per i medici che praticavano il suicidio assistito.
"La Conferenza Episcopale, in armonia con il perenne insegnamento della Chiesa e la sua fondamentale opzione di servire integralmente l'essere umano, e facendo propri i sentimenti del popolo credente, accoglie con profondo dolore la decisione della Corte Costituzionale di favorire il suicidio medicalmente assistito (SMA)". Nella dichiarazione intitolata “Siamo responsabili della vita!”, i Vescovi colombiani ribadiscono la loro vicinanza a tutti, esortando a “tradurre l’amore di Cristo in gesti concreti di preghiera, affetto, servizio e accompagnamento di fronte al dolore”, come fece il buon Samaritano.
Quindi, come Chiesa cattolica, si appellano alle autorità del Paese affinché "siano coerenti con il valore inviolabile della vita umana, sancito dalla Costituzione colombiana (art. 11)”, e le decisioni prese abbiano per obiettivo “la sua protezione, difesa e cura e non la sua distruzione". Quanti soffrono, le loro famiglie e ogni essere umano, sono esortati a respingere "la tentazione, a volte indotta da cambiamenti legislativi, di usare la medicina per produrre la morte". Infine ribadiscono che “nessun operatore sanitario può essere costretto a collaborare alla morte degli altri”, quindi deve essere garantito il diritto fondamentale all'obiezione di coscienza personale, "così come siano salvaguardati i principi della missione e della visione delle Istituzioni secondo la loro natura, che le identifica a favore della vita".
(SL) (Agenzia Fides 16/5/2022)


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